SETTORE VIGILANZA PRIVATA E INVESTIGAZIONI:

Circolare del Ministero dell'Interno a seguito della condanna da parte della Corte di Giustizia CE

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE1
MODULARIOINTERNO - 314MOD. 4 P.S.C..ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
SNr. 557/PAS/2731/10089.D (1) Roma, 29 febbraio 2008Oggetto: Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Sentenza del 13 dicembre 2007 nellaCausa C-465/05 (Commissione c/o Repubblica italiana), concernentel’ordinamento della sicurezza privata.
AI SIGG. RI PREFETTI LORO SEDI AI SIGG. RI COMMISSARI DEL GOVERNO TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLAVALLE D’AOSTA AOSTA
AI SIGG. RI QUESTORI LORO SEDI e, per conoscenza, ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE ROMA AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI ROMA AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE ROMA AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA


Si premette che con sentenza del 13 dicembre 2007, in corso di pubblicazione nella G.U.C.E., la Corte di Giustizia della Comunità Europea, decidendo la causa C – 465/05(Commissione Europea c/o Repubblica italiana), ha deliberato che la normativa italiana recante l’ordinamento della sicurezza privata e, in particolare, le disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (artt. da 133 a 141) e quelle corrispondenti del relativo regolamento di esecuzione (artt. da 249 a 260) sono in contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (versione in vigore dal 1° febbraio 2003)1,concernenti, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

[commento: questa affermazione è talmente vera che il resto di questa circolare poteva anche non essere scritta.
La Corte di Giustizia ha fatto quello che giudici amministrativi e Corte Costituzionale, per non creare vuoti normativi e turbative all'ordine pubblico, non hanno mai avuto il coraggio di fare, ovvero di dire che il Testo Unico delle leggi di P.S. e il Regolamento per l'esecuzione sono in gran parte incompatibili con il quadro istituzionale e costituzionale comunitario e nazionale.
Diventano infine difficilmente compatibili con i rivoluzionari principi esposti dalla sentenza anche il R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 e il R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144, anche se non sono citati direttamente dalla sentenza di condanna.]


Rinviando al testo integrale della sentenza, disponibile nel sito web della Corte “curia.europa.eu/it/index.htm”, dove è possibile prenderne lettura ed estrarne copia compilando il modulo di ricerca con gli estremi della causa sopra riportati, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul dispositivo, nel quale il Giudice europeo ha stabilito che:“Avendo disposto, nell’ambito del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come modificato, che:
1) l’attività di guardia particolare possa essere esercitata solo previa prestazione di un giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE;
2) l’attività di vigilanza privata possa essere esercitata dai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro solo [previo] rilascio di un’autorizzazione del Prefetto con validità territoriale, senza tenere conto degli obblighi cui tali prestatori sono già assoggettati nello Stato membro di origine, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 49 CE;
3) la detta autorizzazione abbia una validità territoriale limitata ed il suo rilascio sia subordinato alla considerazione del numero e dell’importanza delle imprese divigilanza privata già operanti nel territorio in questione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE;
4) le imprese di vigilanza privata debbano avere una sede operativa in ogni provincia in cui esse esercitano la propria attività, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 49 CE;
5) il personale delle suddette imprese debba essere individualmente autorizzato ad esercitare attività di vigilanza privata, senza tenere conto dei controlli e delle verifiche già effettuati nello Stato membro di origine, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 49 CE;
(1) Come noto, il trattato di Roma 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 14 ottobre 1957,n. 1203, è stato successivamente modificato più volte, e in particolare con il Trattato di Nizza del 26 febbraio 2001, che ha stabilito anche la data di entrata in vigore del testo aggiornato, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 11 maggio 2002, n. 102.
6) le imprese di vigilanza privata debbano utilizzare un numero minimo e/o massimo dipersonale per essere autorizzate, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi adessa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE;
7) le imprese di cui trattasi debbano versare una cauzione presso la Cassa depositi e prestiti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE;
8) i prezzi per i servizi di vigilanza privata siano fissati con autorizzazione del Prefetto nell’ambito di un determinato margine d’oscillazione, la Repubblica italiana è venutameno agli obblighi ad essa derivanti dall’art. 49 CE.”.

In ragione di quanto sopra e, ancor più, delle ben note criticità del settore della sicurezza privata (oggetto, come si ricorderà, di uno speciale monitoraggio svolto nel corsoi del 2004), questo Ministero ha avviato le iniziative occorrenti per l’adeguamento della normativa di cui trattasi, attraverso una complessa riarticolazione delle disposizioni vigenti,soprattutto di carattere regolamentare, in modo da garantire, in un sistema aperto alla concorrenza, una maggiore affidabilità dei servizi di sicurezza privata e, soprattutto, una tutela adeguata del personale operante e dei profili di sicurezza pubblica e di ordine pubblico. Poiché la decisione della Corte di Giustizia è immediatamente attivabile presso il giudice nazionale e deve comunque informare l’azione della pubblica amministrazione, anche al fine di evitare le conseguenze negative dell’eventuale inottemperanza al “giudicato”comunitario, [nota: forse si riferisce all'art. 5 delle legge n. 29 del 2006 che punisce penalmente la mancata ottemperanza alle direttive comunitari da parte di pubblici funzionari?] è opportuno, nelle more della avviata riforma normativa, fornire qui di seguito le indicazioni formulate sulla scorta dei lavori preparatori del provvedimento in itinere e della giurisprudenza nazionale e comunitaria più recente.
1) Giuramento:la formula del giuramento contenuta nell’articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478 deve ritenersi ormai riservata alle sole guardie giurate che espletano effettivamente pubbliche funzioni (quelle di rilevazione delle violazioni amministrative e, più in generale, dove riconosciuto dalla giurisprudenza, quelle di polizia giudiziaria)

[commento: questa è una forzatura che difficilmente la CE potrebbe accettare, intanto perché è evidente che tutti gli operatori che svolgono attività di sicurezza privata e che possono essere considerati come sussidiari rispetto all'intervento dello Stato acquistano in tali occasioni pubblici poteri, in base al principio di cittadinanza attiva, o in forza dell'art. 383 C.p.p., e poi perché anche quelle attività che la circolare individua nel presente paragrafo e in quello sucessivo devono potere essere svolte da cittadini comunitari, per il principio di non discriminazione non potrebbe essere accetta alcuna ipotesi differente]

2.2 In particolare, il giuramento con la formula tradizionale è dovuto, in relazione alle funzioni di natura pubblicistica ad esse attribuite dalla legge, dalle guardie volontarie zoofile dell’ENPA (ex art. 5 del D.P.R.31.3.1979 s.n.), dalle guardie volontarie addette alla vigilanza ittica (ex art. 22 della legge n. 963/1965) e venatoria (ex art. 27 della legge n. 157 del 1992). Per i “guardia parchi” dovrà farsi riferimento agli specifici ordinamenti, rappresentando che, comunque, i dipendenti pubblici giurano con le formule di cui alla legge n. 478/1946 citata nel testo.
In attesa della revisione normativa in corso, può ritenersi che tale formula di giuramento continui provvisoriamente ad essere efficace, stante anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto, sia pure in determinate occasioni, lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria (si confronti per tutte Sez. I, sent. n. 782 del 26-01-1994).
Per gli appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea, stante, comunque, la previsione di un giuramento, che la Corte di giustizia non ha di per sé censurato, dovrà adottarsi una formula che non implichi un impegno di fedeltà “alla Repubblica Italiana”, né“al Capo dello Stato” italiano, evidentemente inappropriato per quei cittadini comunitari, che pure possono svolgere l’attività di guardia giurata nel nostro Paese (ex art. 138 T.U.L.P.S.,come modificato dalla legge n. 39/2002).
Al fine di consentire a questi ultimi di svolgere l’attività di vigilanza senza restrizioni inappropriate, il testo normativo “in itinere” ha individuato la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti deicittadini”, che appare pertinente allo scopo e non discriminatoria nei confronti degli addetti ai servizi di vigilanza che dovessero essere cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea, stabiliti in Italia, o dipendenti da imprese di vigilanza stabilite in Italia.
Nelle more dell’emanando regolamento, e tenuto anche conto del fatto che la presente circolare non può impegnare, per sua natura, gli organi di altre Amministrazioni, si ravvisa l’opportunità di far prestare il giuramento prescritto, nella nuova formula sopra detta, davanti alla medesima autorità amministrativa (il Prefetto) che approva la nomina delle guardie particolari, o un suo delegato, facendone annotazione in calce al decreto di approvazione.
Ove disponibile un servizio di traduzione asseverata, sarà consentito il giuramento nella lingua materna o in altra lingua europea conosciuta dall’interessato.
Resta inteso che il giuramento già prestato con la formula e nei modi tradizionali resterà comunque perfettamente valido.
Oneri assolti nello Stato d’origine: Nel caso di rilascio della licenza a titolari o rappresentanti di istituti già stabiliti inaltro Stato membro dell’Unione Europea, il Prefetto terrà conto degli obblighi cui gli interessati sono assoggettati nello Stato membro d’origine.
In particolare:
- ai fini dell’accertamento della “capacità tecnica” (per la quale vds. punto 3), si terrà conto della professionalità, della struttura organizzativa, della dotazione di mezzi e diattrezzature già in possesso nello Stato d’origine, sempre che ne sia dimostrata la disponibilità per i servizi da svolgersi in Italia, e fermi restando gli altri obblighi di legge vigenti in Italia, in particolare per quanto concerne la conformità dei mezzi e delle attrezzature alle norme nazionali di riferimento;
- relativamente alla cauzione, si precisa che essa potrà essere prestata con le modalità previste dall’art. 14 del regolamento di esecuzione del TULPS, come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, anche presso un istituto bancario o assicurativo dello Stato d’origine, accreditato in Italia. Una nuova cauzione potrebbe non essere necessaria qualora l’interessato dimostri che la cauzione, la fideiussione o la polizza assicurativagià prestata nello Stato d’origine, adeguata, anche nell’ammontare, a quella richiesta in Italia in analoghe circostanze, sia assistita da un’idonea clausola di pagamento a favore delle competenti autorità italiane, a semplice richiesta del Prefetto, ai fini dell’eventuale incameramento, totale o parziale, di cui all’art. 137, terzo comma, del T.U.L.P.S.

[commento: la Ce non potrà mai accettare il sistema sopra descritto, la cauzione deve potere essere incamerata a seguito di una condanna dell'autorità giudiziaria da cui si evidenzi che esiste un danno ingiusto provocato dall'Istituto che deve essere risarcito, e non in base a una semplice richiesta del Prefetto, ipotesi che costituirebbe una violazione del principio di proporzionalità dei provvedimenti limitativi delle libertà garantite dal Trattato, considerando anche che la cauzione, cosi come prevista dal nostro T.U. non ha risconto nell'ordinamento di nessun paese comunitario.
Infine il beneficiario dell'incameramento della cauzione deve essere chi ha subito il danno e non il Prefetto, altrementi verrebbe meno la sua funzione di garanzia nei confronti dei terzi]


3.Pertanto, i sigg.ri Prefetti, cui sia eventualmente richiesto il rilascio di una licenza da parte del titolare o rappresentante di un istituto già autorizzato ad operare in altro Stato membro dell’Unione Europea, richiederanno gli elementi istruttori alle competenti autorità dello Stato d’origine per il tramite del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché, relativamente alla prestazione della cauzione dall’estero, al competente ufficio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per i profili tecnico-finanziari di competenza.
3) Superamento del limite provinciale: Sia per i richiedenti nazionali che per quelli appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea, il limite provinciale cessa di essere una caratteristica indefettibile della licenza, per adeguarsi alla libera articolazione dell’iniziativa economica privata. Inoltre, la facoltà di cui al secondo comma dell’art. 136 del T.U. delle leggi di p.s., di negare la licenza “in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti”, non potrà più trovare applicazione, in quanto contraria, secondo il giudicato della Corte europea, agli artt.43 e 49 del Trattato CE
4.Permangono, invece, non censurati dalla Corte di Giustizia ed anzi destinati a costituire i cardini della nuova disciplina di settore, i parametri concernenti i requisiti di affidabilità dei soggetti interessati, la capacità tecnica, le eventuali controindicazioni inerenti

nota 3 Cfr. sul punto, le argomentazioni della Corte di Giustizia CE nella sentenza del 26 gennaio 2006 sulla causaC-514/03 nei confronti della Spagna (punti 41-44). nota 4 Peraltro anche la giurisprudenza amministrativa più recente (Cons. Stato, ordinanza n. 1472/2004 del 30marzo 2004; parere n. 2937/05 del 29 marzo 2006; sentenza n. 2197/2006 del 13 dicembre 2005) si è espressa criticamente sull’applicazione della norma in questione, ritenendone l’incompatibilità con l’ordinamento concorrenziale del mercato e sottolineando che l’eventuale rifiuto della licenza per i motivi “de qua” non puòprescindere dall’accertamento di elementi in grado di denotare l’effettività di un “vulnus” diretto per la sicurezza e l’ordine pubblico.

la sicurezza pubblica o l’ordine pubblico, di cui, rispettivamente, agli articoli 134, secondo comma, e 136, primo e ultimo comma, del T.U. delle leggi di p.s..

[commento: la sentenza in realtà parla di imperativi motivi di interesse pubblico, di non discriminazione e di proporzionalità dell'intervento, non include le controindicazioni inerenti la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico]

In attesa della più compiuta disciplina regolamentare, che potrà prevedere ambiti territoriali differenziati e differenziate caratteristiche tecnico-organizzative e dimensionalidell’istituto, in reciproca relazione, si ritiene necessario formulare le seguenti direttive:

[commento: il redattore della presente circolare non sembra avere capito che la corte CE ha dichiarato espressamente che il titolare di una licenza in Italia potrà operare non solo su tutto il territorio italiano ma su tutto quello dell'Unione Europea come l'operatore straniero ma comunitario potrà venire ad operare in Italia, non c'è spazio per provvedimenti che prevedano ambiti territoriali differenziati, visto che la direttiva n. 36/2005 già prevede l'obbligo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, includendo anche le attività soggette ad autorizzazione dello Stato e concedendo, limitatamente ai servizi di sicurezza privata, la prova dell'assenza di condanne penali o di procedimenti in corso.
Infine le direttive già approvate e quelle in corso di approvazione a partire dalla direttiva Bolkestein, che è stata definitavamente approvata da Parlamento e Consiglio, profondamente emendata rispetto alla proposta originaria, il 12 dicembre 2006, divenendo formalmente la direttiva 2006/123/CE, prevedono il principio del paese d'origine.
Il fine di chi spinge per direttive di questo genere è costringere i paesi membri ad armonizzare le normative interne non con direttive e procedure d'infrazione, ma costringendo il paese che ha una normativa troppo restrittiva a permettere al prestatore straniero di operare sul proprio territorio rispettando la normativa del paese d'origine dello stesso, creando quindi un problema di concorrenza tra prestatori di servizi stranieri e nazionali mirando quindi a realizzare l’obiettivo di abbattere alcune barriere al mercato comune senza dover ricorrere all’armonizzazione dei diritti nazionali.
Il fatto che tale principio sia stato temporaneamente accantonato nella direttiva citata, non significa che questa non sia la strada che si intende seguire a livello comunitario per arrivare all'armonizzazione, e pertanto una legislazione interna particolarmente restrittiva o addirittura schizzofrenica, anche se formalmente legittima, potrebbe favorire gli operatori stranieri che potrebbero appellarsi al principio del paese d'origine per avere meno obblighi rispetto agli operatori nazionali e così favoriti occupare il mercato interno in breve tempo.]

a) relativamente alle caratteristiche della licenza ed al rilascio della stessa: la licenza sarà rilasciata, fino a diversa determinazione, dal Prefetto competente per il luogo in cui il richiedente avrà individuato la sede tecnico-operativa, nella quale assolvere gli obblighi di direzione e gestione dell’istituto e quelli di conclusione degli affari concernenti i servizi di vigilanza, con i connessi obblighi di cui all’art. 135T.U.L.P.S..
La licenza individuerà, quindi, secondo la richiesta degli interessati e sussistendo i prescritti requisiti di affidabilità e capacità, l’ambito funzionale e territoriale prescelto(il tipo o i tipi di servizio che si intende svolgere; la o le province ovvero la o le regioniin cui si intende operare), acquisito il parere dei Prefetti competenti per territorio e del Questore, per i profili tecnico-operativi di competenza, nonché, se necessario, degli altri organi pubblici in possesso delle competenze tecniche eventualmente occorrenti (anche ai fini della valutazione della “capacità tecnica” di cui si dirà appresso).
Il parere degli altri Prefetti non sarà necessario per l’espletamento dei servizi che, per loro natura, già prescindono dal carattere della territorialità, o perché connessi ad una specifica installazione (ad es.: la gestione di sistemi di telesorveglianza ed allarme, di“caveaux”, ecc.) o perché necessariamente mobili (ad es.: il trasporto valori, la vigilanza in cantieri mobili, la vigilanza per specifici eventi). Per tali tipologie di servizio le relative modalità di svolgimento saranno approvate, ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, dal Questore della stessa provincia dove risulta rilasciata la licenza. In tutti i casi, dovrà essere comunque preventivamente segnalata al Questore competente per territorio, ai fini dei controlli demandatigli dalla legge, la presenza di guardie particolari giurate o di altri operatori della sicurezza privata appartenenti ad istituti aventi sede in altra provincia.
Fermo restando che la determinazione dimensionale dell’impresa, anche relativamente al personale impiegato, costituisce una libera scelta imprenditoriale, fatte salve le condizioni di cui si dirà appresso, va da sé che la struttura organizzativa ed operativa dell’istituto dovrà risultare perfettamente in grado di assicurare i servizi offerti e commisurata all’ambito funzionale e territoriale richiesto, garantendo comunque la necessaria attività di direzione, l’indirizzo unitario ed il controllo delle attività delle guardie particolari giurate.
A tal fine ogni domanda per il rilascio di una nuova licenza o per l’integrazione di quella già rilasciata sarà corredata di un progetto tecnico-organizzativo recante:
- l’indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell’institore o del direttore tecnico preposto all’istituto o alle eventuali articolazioni secondarie, nonché degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti;
- la composizione organizzativa e l'assetto proprietario dell’istituto, con l’indicazione, se esistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti;
- l’indicazione degli ambiti territoriali in cui l’istituto intende svolgere la propria attività, precisando la sede legale e quella o quelle operative, qualora non coincidenti (circa la pluralità delle sedi operative vds. anche punto 4);
l’indicazione dei servizi per i quali si chiede l’autorizzazione, del personale (vds.anche il punto 6), dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare;unitamente alla documentazione attestante:
- il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell’istituto;
- la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l’attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore;

[commento: colui che richiede la licenza del 134 T.u.l.p.s. deve sapere prevedere il futuro e comunque deve avere gia pronta tutta la struttura aziendale e un organigramma che individui anche i nominativi delle singole persone incarico per incarico, il tutto prima ancora di sapere se avrà la agognata licenza, quindi ipoteticamente dovrà pagare affitti e stipendi senza potere iniziare la sua attività commerciale per tutta la durata del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della stessa.
Tali obblighi, che erano normali nel 1931 in un contesto precostituzionale, sono assolutamente anacronistici e in contrasto con principi fondamentali e libertà garantite sia dalla nostra Carta Costituzionale che dal Trattato CE, e purtroppo il governo italiano dovrà prenderne atto o arriveranno sicuramente altre condanne]


b) relativamente ai requisiti soggettivi: si continuerà a fare riferimento a quelli richiesti dal secondo comma dell’art. 134T.U.L.P.S., integrati sulla scorta dell’art. 10 della legge n. 575 del 1965, precisando che gli stessi dovranno sussistere in capo al richiedente o, se trattasi di società, al legale rappresentante ed a chiunque eserciti funzioni di amministrazione e gestione
5 della società o impresa e delle persone comunque preposte alle sue articolazioni territoriali o funzionali;
c) relativamente alla capacità tecnica: si intende che le indicazioni sopra dette relativamente al “progetto tecnico organizzativo”(o “progetto d’impresa”) sono strettamente finalizzate all’accertamentodella capacità tecnica che, in relazione alla soppressione del vincolo dimensionale e territoriale finora in vigore, assume una particolare centralità nel procedimento autorizzatorio, essendo rimesso a questa

nota 5 Per l’individuazione dei soggetti aventi compiti di amministrazione e gestione, giova fare riferimento alle istruzioni a suo tempo impartite per l’applicazione dell’art. 2, c. 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Amministrazione di assicurare sufficienti livelli di affidabilità e sicurezza dei servizi di vigilanza privata.
Atteso il carattere fortemente innovativo, per l’ordinamento interno, del principio di libera determinazione delle dimensioni funzionali e territoriali degli istituti divigilanza, anche oltre il limite provinciale, occorre fare riserva di specifiche istruzioni circa i requisiti di “capacità tecnica” per gli istituti che volessero assumere una dimensione territoriale rilevante (ultra provinciale, regionale o nazionale), posto che quelli finora in uso sono calibrati sulla dimensione non superiore alla provincia.

[commento1: Dette istruzioni dovranno essere fissate per legge e applicate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale o sarà violato il principio di non discriminazione, e ovviamentesi renderà necessario dimostrare alla Commissione CE quale sia l'imperativo motivo di ordine pubblico che eventualmente potrà legittimare una tale prescrizione e come detti vincoli possano definirsi adeguati e proporzionati]
[commento2: la capacità tecnica del richiedente è un requisito soggettivo che nulla ha a che vedere con la sua organizzazione imprenditoriale, la quale potrà essere adeguata in tempi sucessivi come avviene in ogni attività imprenditoriale e professionale che possa definirsi "libera" secondo i dettati costituzionali e gli obblighi comunitari.
Il richiedente potrebbe non avere alcuna struttura pronta per iniziare l'attività e limitarsi a richiedere la licenza del 134 salvo poi iniziare l'attività, anche partendo da realtà dimensionali minime, e poi espandersi in seguito come avviene per qualunque azienda.
L'unico requisito che le Prefetture dovranno valutare è quello soggettivo del richiedente una determinata licenza e non altri parametri che la sentenza del 13 dicembre non ha nemmeno provato a individuare e che se introdotti anche con atto di legge sarebbero sicuramente disapplicati dal giudice amministrativo o cancellati da una nuova condanna della Corte Ce.]


In proposito, giova precisare che l’emanando regolamento rimette la determinazione di tali requisiti ad una decretazione ministeriale assistita dal parere di un’apposita commissione consultiva centrale, con esperti di diversa provenienza e competenza.

[commento: questa materia non potrà essere regolamentata da un atto che non sia una legge dello Stato, un decreto legge o un decreto legislativo che deleghi il governo a emanare un atto avente forza di legge nel rispetto dell'Art. 76 della nostra Cortituzione.
Utilizzare la delega prevista dall'Art. 221 T.u.l.p.s violerebbe quando previsto dall'art. 76 della Costituzione, ovvero quell'art. che fissa i limiti entro i quali l'azione legislativa può essere delegata al governo.
Ricordo che l'Art. 76 Costituzione dice che "l'esercizio della funzione legislativa non può essere delagato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti" : non credo pertanto che una delega del 1931 possa dirsi conforme a tale vincolo.
E nessuna decretazione Ministeriale, per quanto assistita, potrà reintrodurre ciò la sentenza del 13 dicembre 2007 ha definitivamente cancellato, in nome della libertà d'iniziativa economica garantita a ciascun cittadino comunitario]


Tuttavia, qualora dovessero pervenire - presso la Prefettura della provincia ove l’istituto ha la sede tecnica operativa - nuove istanze, nelle more dalla definizione delle modifiche normative e regolamentari in itinere, non è precluso l’avvio delle conseguenti attività di valutazione del “progetto tecnico-organizzativo” (o “progetto d’impresa”), che comporta anche la valutazione della disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per le attività da svolgere.
A tal fine,da parte delle SS.LL. dovrà essere intrapresa ogni utile iniziativa al riguardo, non esclusa la convocazione delle conferenze provinciali permanenti di cui all’art. 4del D.P.R. 3 aprile 2006, 180, opportunamente integrate da esperti in materia di organizzazione aziendale, nella valutazione economica-finanziaria, ecc., al fine disvolgere una valutazione quanto più ampia possibile, fermi restando gli aspetti più intimamente connessi con l’ordine e la sicurezza pubblica. Al termine di tale procedura istruttoria occorrerà segnalare preventivamente al Dipartimento della pubblica sicurezza le conseguenti valutazioni delle SS. LL. connesse alle determinazioni da assumere al riguardo, fornendo, inoltre, ogni ulteriore contributo che potrà formare oggetto di approfondimento ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale cui è rimessa l’individuazione dei nuovi requisiti di “capacità tecnica”.
-La griglia di requisiti volti ad attestare la “capacità tecnica” a svolgere servizi di vigilanza privata già in uso potranno essere prudentemente utilizzati, oltre che per l’ambito provinciale e per i servizi che, per loro natura, già prescindono dal carattere della territorialità, anche, con effetto sommatorio (salvo quanto si dirà aipunti 4 e 6), nel caso venga richiesta l’unificazione delle licenze finora rilasciate almedesimo titolare in sedi diverse.
In tal caso si procederà al rinnovo della licenza-base, con le opportune integrazioni, sulla base dei “progetti tecnico-organizzativi” che saranno presentati dagli interessati e che dovranno costituire l’occasione per un miglioramento sostanziale della qualità ed affidabilità dei servizi di sicurezza privata.
Contestualmente saranno ritirate le licenze non più necessarie.
Si richiamano, infine, per confermarne la valenza, le indicazioni di carattere generale concernenti la verifica della “capacità tecnica” recate nella circolare557/PAS. 15442.10089.D (7) 2 del 7 gennaio 2005;d) relativamente alle evidenze negative di ordine e sicurezza pubblica: permane, come si è detto, non censurata dal giudice europeo, la facoltà di negare o revocare la licenza per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, di cui all’ultimo comma del medesimo art. 136 T.U.L.P.S..


[commento: la Corte dice altra cosa, ovvero che i provvedimenti nazionali restrittivi dell’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni per poter risultare giustificati:

1. applicarsi in modo non discriminatorio,
2. rispondere a motivi imperativi di interesse pubblico,
3. essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e
4. non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.
non basta pertanto il richiamo a generiche ragioni di sicurezza pubblica o ordine pubblico come si sostiene nella Circolare, perche al punto 82 la sentenza ha già affermato che "l’obbligo menzionato è una restrizione alla libera prestazione dei servizi non giustificata da alcuna ragione imperativa di interesse generale".]


Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia CE, occorre che il diniego costituisca misura necessaria e proporzionata rispetto alle esigenze.
Rientreranno in quest’ambito, in particolare, sia l’esigenza di prevenire eventuali condotte illecite volte ad incrementare artificiosamente la “domanda” di servizi di vigilanza, sempre che si sia in possesso di utili elementi prognostici, che quella del rapporto fra sicurezza pubblica e sicurezza privata


[commento: Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia CE, occorre che il diniego risponda a imperativi motivi di interesse pubblico, imperativi e non generici, e dopo vengono i criteri di proporzionalità e necessità.
Il principio di proporzionalità tra sicurezza pubblica e privata è in contrasto oltre con le libertà fondamentali garantite dal Trattato, anche con il principio di sussidiarietà orizzontale, introdotto nel nostro ordinamento con legge Costituzionale nel 2001 e quindi attuato con legge 5 giugno n. 131, art. 7 comma 1.
Proprio la minore efficenza del settore pubblico legittima l'autonoma iniziativa dei cittadini indicata nella riforma in questione e obbliga lo Stato a favorirla quando è nell'interesse generale ed è ispirata dal principio di sussidiarietà.
L'intervento dello Stato deve essere sussidiario (subsidium) rispetto a quello del privato, su cui può prevalere solo se si dimostra più efficiente: tale obbligo è indicato nella Costituzione CE, in quella italiana e ha trovato applicazione anche in una legge ordinaria.]


6.In conclusione, per effetto della sentenza indicata in premessa, d’ora in avanti la licenza potrà essere ricusata o, se già rilasciata, potrà o dovrà essere revocata solo per:
• carenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 134 T.U.L.P.S. o presenza di taluno dei provvedimenti interdettivi previsti dalle norme penali e antimafia;
• carenza o inadeguatezza della “capacità tecnica”, da valutarsi anche con riferimento alle caratteristiche funzionali e dimensionali dell’istituto, con particolare attenzione ai requisiti di affidabilità dei servizi di vigilanza privata;
• superiori esigenze di ordine e sicurezza pubblica, attentamente valutate e specificamente motivate.
6 A carattere indicativo, si fa presente che la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati,esaminando - nella XIV legislatura - le proposte di legge di riforma della sicurezza privata, aveva individuato il rapporto massimo in un terzo del personale delle forze dell’ordine in ciascuna provincia.

[commento: quindi se per problemi di bilancio pubblico le forze dell'ordine dovessero subire un drastico ridimensionamento, invece che incrementare i servizi offerti dai privati in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, si dovrebbe ridurre anche questi ultimi?
Forse che tali rapporti di proporzionalità esistono tra scuola pubblica e scuola privata? o Tra sanità pubblica e privata?
Non ha forse detto la Corte di Giustizia che non esistono i presupposti per trattare il settore della sicurezza privata in modo differente da tutti gli altri settori imprenditoriali e professionali?]


Anche il Consiglio di Stato, nel parere n. 2937/05 citato nella nota precedente, aveva suggerito di individuare una soglia oggettiva della pericolosità insita nella presenza di corpi armati troppo numerosi.

[commento: ma lo stesso Consiglio di Stato (sezione sesta n. 2197/2006 ) ha sentenziato che "Ed inoltre, il TULPS è fonte risalente agli anni trenta, allorchè il governo voleva impedire che i cittadini privati potessero costituire una forza armata e organizzata alternativa al regime fascista. Allo stato tale limitazione apparirebbe anacronistica e risulterebbe costituzionalmente illegittimo il conseguente sacrificio della libertà di iniziativa economica per violazione dell’art.41 Cost.", e pertanto non appare legittimo il limite proposto in questa circolare, anche perché dopo la sentenza del 13 giugno il CdS non potrà fare altro che adeguarsi con decisione ai principi su cui la stessa si fonda.]

La sentenza della Corte di Giustizia non consente tuttavia di porre limiti dimensionali allo svolgimento delle attività di sicurezza privata, o nel numero delle guardie giurate dipendenti (cfr. oltre, nel testo, punto 6), va quindi rimessa al prudente apprezzamento dell’autorità di pubblica sicurezza l’individuazione delle situazioni di attuale o potenziale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche in relazione alle obiettive possibilità di controllo delle attività autorizzate.

[commento: le obiettive possibilità di controllo delle attività autorizzate non possono essere parametro per limitare l'iniziativa privata, ovvero l'inefficienza dello Stato non può diventare motivo per limitare il numero di operatori presenti sul mercato.]


Superamento dell’obbligo di una sede operativa in ogni provincia: fermo restando quanto detto al punto precedente, neppure può essere considerata presupposto indefettibile della licenza la disponibilità di una sede operativa in ogni provincia. Conseguentemente, gli obblighi di tenuta ed esibizione del registro delle operazioni, quelli di identificazione del cliente (committente) e quelli di affissione della tabella delle operazioni, con le relative tariffe, saranno assolti nella sede principale ed in quelle operative comunque stabilite nel territorio dello Stato, osservate le modalità già indicate con la circolare n. 557/PAS/11858.12015(1) del 2 gennaio 2008, concernente analoga problematica delle agenzie di recupero crediti.
Parzialmente diversa è la questione della disponibilità di una “sala operativa”, che si differenzia concettualmente dalla “sede”, in quanto non attiene al luogo di assolvimento degli adempimenti disciplinati dall’art. 134 del T.U.L.P.S., bensì alle modalità di impiego delle guardie particolari giurate e, quindi, alla adeguatezza tecnico-operativa dell’istituto e dei suoi servizi. Essa, pertanto, formerà oggetto di specifiche indicazioni in sede di regolamentazione tecnica del requisito della “capacità tecnica”, conformando, comunque, le prescrizioni al principio di non richiedere alle imprese oneri che non siano giustificati da evidenti motivi di sicurezza.
Giova precisare in proposito che il Dipartimento della pubblica sicurezza ha già accolto, sia pure in relazione a specifiche situazioni locali (ad es.: le nuove province regionali della Sardegna) il principio secondo cui la dislocazione della “sala operativa” può essere indifferente, purché idonea, per tecnologia e modalità di conduzione, ad assicurare la costante controllabilità, direzionabilità e assistenza del personale operante e costante collegamento conle sale operative dei presidi di polizia competenti per territorio ( 7).
Si rappresenta, infine, che lo schema di regolamento predisposto da questa Amministrazione prevede che possa farsi a meno di una sala operativa in ogni provincia, purché l’istituto disponga di linee di telecomunicazioni dedicate almeno per ogni ambito territoriale in cui operano le guardie giurate dipendenti.

Poiché dall’applicazione della sentenza nei punti 3) e 4) può derivare una maggiore mobilità di servizio delle guardie particolari giurate, si precisa che l’eventuale prestazione di un servizio fuori della provincia in cui ha sede l’istituto di appartenenza può essere svolto solo se conforme al regolamento di servizio approvato dal Questore, il quale dovrà contenere


nota 7 Cfr. nota 557/PAS/.14885.10089.D.53(1) del 27 dicembre 2007, indirizzata alle Prefetture e Questure della Sardegna, e nota 557/PAS/11451.10089.D.4 (1) del 3 settembre 2007, indirizzata alle Prefetture e Questure di Bari e di Palermo.


le prescrizioni occorrenti per la sicurezza delle guardie particolari giurate, anche relativamente all’osservanza dei limiti previsti per la durata giornaliera del servizio 8.
Oneri assolti nello Stato d’origine dal personale di vigilanza: Il principio di “non duplicazione” degli oneri già assolti nello Stato d’origine, appartenente all’Unione Europea, è stato sancito dalla Corte di Giustizia anche relativamente al personale addetto ai servizi di vigilanza, per cui esso troverà applicazione anche nei confronti del personale operativo al seguito di istituti di vigilanza stabiliti in altro Stato membro che vengano a stabilirsi (richiedere la licenza) anche in Italia.

[commento: per la CE stabilirsi non significa necessariamente chiedere una licenza in Italia.
Il fatto che il principio del Paese d'origine sia stato sostanzialmente eliminato dalle modifiche della direttiva Bolkestein non significa nulla poiché tale principio è ormai un principio di diritto che è stato ricavato da varie norme giuridiche e da alcune sentenze della Corte di Giustizia, volto a consentire il raggiungimento di alcuni degli obiettivi primari sanciti nel Trattato di Roma e che quindi risulta difficilmente derogabile dai singoli stati membri.]


La loro “nomina” sarà, quindi, approvata tenendo conto delle selezioni, della formazione e delle valutazioni di pubblica sicurezza effettuate nel Paese d’origine, mediantela previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle eventuali autorizzazioni già rilasciate nel predetto Stato d’origine e dei soli requisiti penali e di polizia previsti dall’art. 138 delT.U.L.P.S. (osservando, per l’istruttoria, le indicazioni già date a proposito del punto 2).
Analogamente si procederà per il personale comunque assunto da istituti di vigilanza operanti nel territorio dello Stato, qualora sia in possesso di un titolo autorizzatorio già rilasciato dalla competente autorità di altro Stato membro dell’U.E..
In parte analoga - anche se fortemente innovativa e particolarmente delicata per i profili di ordine e sicurezza pubblica - è la situazione del personale di vigilanza, appartenente ad un istituto di sicurezza privata stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, incaricato di svolgere in Italia servizi di sicurezza, in base al principio di libera prestazionedi servizi.
Su tale punto si fa presente che la libera prestazione di servizi, senza un previo stabilimento dell’istituto di sicurezza privata nel territorio dello Stato interessato (più semplicemente: senza aver conseguito, nel medesimo Stato, la prescritta licenza o autorizzazione) è generalmente riconosciuta nell’ambito dei cosiddetti servizi “transfrontalieri” (“occasionali” e “temporanei”) ed è comunque sottoposta alla stretta osservanza delle disposizioni in vigore nello Stato interessato, particolarmente per quanto


nota 8 Cfr., in proposito, da ultimo, la circolare 557/PAS.7446.10089.D.(10) del 1° giugno 2006.

nota 9 Nella stessa sentenza del 13 dicembre indicata in premessa, la Corte di Giustizia fa specifico riferimento al“prestatore di servizi transfrontaliero” (punto 64), richiamando altre sentenze che sui servizi transfrontalieri si sono espressamente soffermate (sentenza sulla causa C-335/98, riguardante il Belgio, punto 39; sentenza sulla causa C-171/02, riguardante il Portogallo, punto 60).


concerne il controllo pubblico sulle attività svolte e l’eventuale impiego di armi o altri strumenti sottoposti a particolari regimi (autorizzatori, di omologazione, ecc.)


nota 10.Si rappresenta, in proposito, che le norme in itinere, come predisposte da questo Ministero, prevedono, sul punto, che: “Il Ministero dell’interno — Dipartimento della pubblica sicurezza può….autorizzare l’esercizio occasionale nel territorio della Repubblica di servizi temporanei di vigilanza e custodia ammessi dalla legge ad imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento deimedesimi servizi nello Stato di stabilimento, utilizzando proprio personale munito delle qualificazioni e autorizzazioni previste nello Stato di stabilimento, sulla base di incarichi regolarmente assunti nel medesimo Stato.
Alle medesime condizioni possono essere autorizzate le attività transfrontaliere,intendendo per tali quelle che hanno inizio nello Stato membro di stabilimento dell’impresa e che devono concludersi in territorio italiano e viceversa.
Con le autorizzazioni …..sono adottate le prescrizioni occorrenti per assicurare che i servizi siano assolti alle medesime condizioni, compresa la vigilanza dell’autorità di pubblica sicurezza, previste nel territorio della Repubblica per lo svolgimento di servizi analoghi. Relativamente al porto delle armi si osservano le disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica.”
”In relazione a quanto sopra, ove ne venga fatta richiesta nelle more dell’approvazione delle disposizioni in parola, le SS.LL. informeranno tempestivamente al Dipartimento della pubblica sicurezza per la valutazione dei provvedimenti e delle altre misure occorrenti, fermo restando che per il personale impiegato in tali servizi non è richiesto il giuramento.

-6) Divieto di limitazioni o prescrizioni numeriche del personale dipendente: La sentenza indicata in premessa dispone chiaramente che nessuna prescrizione o limitazione numerica potrà essere disposta in ordine al personale dipendente dagli istituti di vigilanza. Si tratta, evidentemente, dell’affermazione del diritto di libera determinazione dell’attività imprenditoriale, già evidenziato al punto 3), cui si conforma, come noto anchel’ordinamento italiano (cfr. art. 41 Cost.).


10 Per non incorrere nelle sanzioni previste per l’esercizio senza autorizzazione, occorre che siffatti servizi abbiano durata temporalmente circoscritta ed il carattere di occasionalità, in relazione a specifici eventi ed esigenze (es. vigilanza di beni di proprietà di soggetto straniero trasportati e/o esposti temporaneamente in Italia; servizio di “stewarding” in relazione alla presenza di tifoserie di cittadini di altro Stato europeo, ecc.). Secondo alcuni osservatori occorre anche che l’incarico per lo svolgimento di tali servizi sia conferito nello Stato di stabilimento.


Premesso che le norme del T.U.L.P.S. in materia non prevedono, neppur esse, alcuna limitazione numerica, si osserva che la Corte di Giustizia ha inteso fare riferimento alla prassi che vede talvolta condizionare, per motivi diversi, il rilascio della licenza a vincoli numerici minimi o massimi, ritenendola un ostacolo non giustificato alla libertà di impresa.
Nondimeno, è pur vero che i fattori presi in considerazione in passato per il dimensionamento degli istituti di sicurezza privata non sono indifferenti alle valutazioni che accompagnano il rilascio delle licenze in materia ed il controllo delle attività autorizzate, in quanto la puntuale documentazione del numero delle g.p.g. dipendenti o che si intendeassumere è particolarmente rilevante per:i - verificare la capacità tecnica (anche sotto il profilo finanziario e gestionale) [commento: No! il profilo finanziario e gestionale non ha niente a che vedere con la capacità tecnica che è un requisito soggettivo dell'individuo che richiede e si intesta la licenza di P.S.] di chi richiede la licenza, tanto più nel momento in cui diviene possibile superare il limite territoriale provinciale;
- verificare il rispetto dei regolamenti di servizio e delle prescrizioni che individuano il numero delle g.p.g. da impiegare nei servizi a rischio (es. il trasporto valori);
- verificare il rispetto dei limiti orari di impiego del personale e degli altri obblighi a tutela dello stesso, particolarmente per i profili di sicurezza;
- valutare eventuali rischi, anche solo potenziali, per l’ordine pubblico.
Legittimamente, pertanto, la licenza potrà contenere prescrizioni a tutela dei rilevanti interessi pubblici sopra indicati.

[commento: no non le potrà contenere in quanto violerebbe il principio di non discriminazione indicato dalla stessa sentenza del 13 dicembre scorso e eventuali prescrizioni dovranno essere motivate da imperativi e non da rilevanti interessi pubblici e dovranno essere applicate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale altrementi verrebbe quella certezza del diritto che è alla base delle libertà fondamentali su cui si basa la sentenza di condanna citata]

Esclusa, in ogni caso, l’apposizione di limiti numerici minimi o massimi, i Sigg.ri Prefetti adotteranno le prescrizioni occorrenti affinché sia sempre osservato l’obbligo di comunicazione del personale dipendente di cui all’art. 259 del regolamento di esecuzione delT.U.L.P.S., (in funzione dei relativi controlli), e l’onere della previa autorizzazione nei confronti delle modificazioni di carattere strutturale, funzionale o dimensionale che richiedano un aggiornamento della verifica della “capacità tecnica” corrispondente, con applicazione restrittiva, secondo il dettato della Corte europea, della disposizione dell’ultimo comma dell’art. 257 del medesimo regolamento di esecuzione. Anche in tale circostanza sarà richiesto un documentato “progetto tecnico-operativo” di cui si è detto al punto 3).

[commento: la lettura della sentenza di condanna su questo punto specifico, dal punto 100 al punto 105, non sembra consentire e nemmeno menzionare o autorizzare "interpretazioni restrittive" dell'art. 257 u.c. del Reg. T.u.l.p.s. ]

7) Relativamente alla cauzione, si fa rinvio a quanto anticipato al punto 2).
8) Divieto di determinazione autoritativa dei prezzi: Occorre prendere atto che la legge (art. 135 T.U.L.P.S., quarto e sesto comma; art.257, quarto comma, del relativo regolamento di esecuzione) non conferisce al Prefetto alcuna potestà di determinare autoritativamente le tariffe dei servizi di vigilanza privata, bensì di assicurare una sorta di verifica di congruità delle stesse, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

[commento: non è che non lo preveda, ma al contrario tale previsione è stata dichiarata in contrasto con le libertà fondamentali garantite dal Trattato. Cito la sentenza "119 La Commissione ritiene che tale disciplina non sia compatibile con la libera prestazione dei servizi." direi che è molto chiaro no?]

In tale prospettiva, anche i “ribassi” eventualmente offerti, per aggiudicarsi taluni servizi potranno essere soggetti a verifiche, finalizzate ad accertare che l’operazione non avvenga in pregiudizio della qualità dei servizi stessi – e, dunque, delle esigenze di ordine esicurezza pubblica - ovvero della sicurezza delle guardie giurate, secondo regole già ampiamente recepite nell’ordinamento 11 e dalla giurisprudenza amministrativa.
Nelle more delle modifiche regolamentari occorrenti per adeguare compiutamente l’ordinamento interno a quello comunitario e, comunque, alla decisione della Corte di Giustizia, si ritiene di non poter prescindere dai principi enunciati. [commento: e meno male !]
Si rappresenta, inoltre, per opportuna indicazione da far valere fin da ora, che il testo normativo in itinere non consente, in ogni caso, ribassi dovuti ad inadempimenti rispetto al costo reale del lavoro, ovvero inadempienze sui costi di sicurezza (veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche, ecc.). Al fine di semplificare, per quanto possibile, i procedimenti di verifica, le SS.LL.potranno avvalersi di una certificazione liberatoria circa l’adempimento degli obblighi contrattuali rilasciata dall’”ente bilaterale” previsto dal contratto nazionale di categoria e del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all’art. 2 del D.L. 25 settembre2002, n. 210 e successive integrazioni e modificazioni.° ° °Nel rassegnare le linee d’indirizzo che precedono alla prudente applicazione che leSS.LL. vorranno assicurare, si confida nella tempestiva segnalazione di eventuali criticità, che si prega far pervenire quanto prima e comunque, non oltre il 30 aprile 2008, segnalando anchei procedimenti in corso, a quella data, per il rilascio di nuove licenze (con l’indicazione degli ambiti territoriali e funzionali richiesti) o per l’estensione di quelle già rilasciate, anche al finedi consentire la messa a punto di eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio.

[commento: la previsione di una siffatta liberatoria è assolutamente in contrasto con la sentenza del 13 dicembre 2007, in quanto discriminerebbe gli operatori stranieri che non avendo enti bilaterali sarebbero di fatto impossibilitati a fornire la certificazione: inoltre non compete al Ministero dell'Interno effettuare le verifiche relative alla corretta applicazione delle norme vigenti in materia di lavoro.]

IL VICE MINISTRO(MINNITI)


nota 11 Cfr., ad esempio, le regole di verifica delle cosiddette “offerte anomale” negli appalti, di cui agli artt. 86 e 87del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici). Secondo quest’ultimo articolo, i ribassi possono essere giustificati, a titolo esemplificativo, da economie nel metodo di prestazione del servizio; dallesoluzioni tecniche adottate; dall’originalità del progetto; da altre condizioni eccezionalmente favorevoli


COMMENTO FINALE

In tutta la Circolare non sono nominati i titolari di licenza per la gestione di un Istituto di investigazioni e ricerche, come se questi ultimi non fossero anch'essi operatori della sicurezza privata (e sussidiaria) e titolari di una licenza di vigilanza di cui al 134 TULPS che abilita a cose ben diverse rispetto alla mera custodia della proprieta privata e che è quindi a tutti gli effetti spaciallizzanda rispetto a quest'ultima (Il Ministro relatore del Testo Unico del 1931 li definì proprio in tale sede i veri istituti di polizia privata).
Il ministero non ha proprio simpatia per gli investigatori privati, specie da quando sono state introdotte le indagini penali difensive e di parte lesa che hanno riqualificato la professione, introdotto nuove garanzie specie in materia di segreto professionale, e hanno portato in tale sede gli investigatori privati ausiliari del difensore a contrapporsi alla polizia giudiziaria partecipando alla formazione della prova nel processo penale (Art. 111 Costituzione).

Ora è chiaro che se l'impostazione dirigistica e sostanzialmente illiberale del T.u.l.p.s. non puo' essere applicata a quegli istituti titolari di licenza del 134 che svolgono solo attività di custodia della proprietà privata, men che meno tale impostazione sarebbe compatibile con la nuova figura professionale dell'investigatore privata autorizzato, che si contrappone nel processo penale a coloro che sono i titolari dell'attività di controllo, titolari della facolta di imporre prescrizioni e addirittura di ritirargli la licenza semplicemente invocando generiche esigenze di ordine pubblico.
Che serenità potrebbe mai avere un tale professionista in un simile contesto normativo, così punitivo e così incredibilmente discrezionale?
E che affidamento potremmo mai dare come professionisti all'avvocatura nel contesto normativo sopra illustrato?
In conclusione il silenzio del redattore di questa circolare fa pensare che a Roma siano orientati ad adeguarsi a questa sentenza limitatamente ai titolari di licenza per la gestione di un istituto di vigilanza o custodia di beni.
Ma se torniamo a leggere con attenzione la sentenza del 13 dicembre scorso, questa afferma senza mezzi termini che "36 Secondo l’art. 134 del Testo Unico, i soggetti operanti nell’ambito della vigilanza privata si occupano, in linea di principio, di attività di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari, di investigazioni o ricerche per conto di privati. "
Quindi non si capisce questo tentativo del Ministero, qualora la mia interpretazione dovesse dimostrarsi corretta, di non applicare i principi sopra approfonditi alla nostra professione, che meriterebbe ben altra attenzione e una ben diversa riforma legislativa, partendo dall'introduzione di requisiti minimi per l'accesso alla professione (titolo di studio, crediti formativi e tirocinio) e sopprattutto dall'introduzione finalmente di un albo professionale organizzato in collegi, e il passaggio dell'attività di vigilanza sulla professione dal Ministero dell'Interno a quello di Grazia e Giustizia.i
Temo che per arrivare a ottenere anche solo una parte di quanto richiesto dovremo, per mezzo delle nostre essociazioni di categoria, nazionali e comunitarie, tornare a chiedere l'intervento della Commissione CE e della Corte di Giustizia CE, e sperare che nel frattempio siano emanate quelle direttive comunitarie che aspettiamo da tempo e che costringerebbero finalmente il Governo (e il Ministero dell'interno che è poi quello che più di tutti è contrario a una riforma del settore ti tipo liberale) ad adeguarsi ad esse.